IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 127, concernente istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, riguardante nuove norme sulla predetta medaglia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 601, concernente l'estensione della medesima medaglia ai militari dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica militare e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, n. 345, riguardante disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unita' dell'Esercito; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 ottobre 1984; Sulla proposta del Ministro della difesa; EMANA il seguente decreto: Articolo unico La medaglia d'onore per lunga navigazione di cui al decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 127, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, e' conferita ai militari dell'Esercito imbarcati sulle unita' di tale Forza armata iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato. La predetta medaglia e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, alle condizioni previste dal citato decreto presidenziale 22 marzo 1954, n. 586, per il conferimento della medaglia stessa ai militari del Corpo della guardia di finanza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 novembre 1984 PERTINI CRAXI - SPADOLINI Visto, il Guardasigilli, MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1984 Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 20